ASIPS, Camera di Commercio di Caserta - Azienda Speciale per l'Innovazione della Produzione e dei Servizi - Piazza Sant'Anna Palazzo ERA - 81100 Caserta

       
 
 S T A T U T O


Articolo 1

Denominazione e sede

1. E’ costituita dalla Camera di commercio I.A.A. (appresso denominata Camera di commercio), ai sensi dell'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 580, un'Azienda speciale avente la denominazione Azienda Speciale per l’Innovazione della Produzione e dei Servizi – A.S.I.P.S. – Caserta.

2. L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio ed opera sotto la vigilanza della Giunta della Camera di Commercio di Caserta ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h) dello statuto.


Articolo 2

Scopi

1. L’Azienda ha lo scopo di attuare idonei processi di assistenza, di formazione, di qualificazione e di specializzazione a favore dei settori e delle categorie economiche per le quali si rilevi tale esigenza. L’attività dell’Azienda si rivolge alle realtà imprenditoriali, alle categorie, alle organizzazioni, in un rapporto integrato con altri comparti economici, con la realtà economica e sociale, nazionale e della Comunità europea.

2. Per conseguire tali finalità l’Azienda:

a) attua un collegamento permanente con le realtà imprenditoriali ed istituzionali, le categorie e le organizzazioni al fine di realizzare la propria funzione di servizio, di assistenza e di formazione in termini scientificamente e tecnicamente avanzati, con particolare riguardo alla piccola e media impresa;

b) istituisce appositi corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione di varia durata ed intensità. Si propone, inoltre, di promuovere ogni altra attività tesa a migliorare ed approfondire le conoscenze sull’evoluzione dei settori economici in Italia e all’estero;

c) può istituire borse di studio per facilitare la frequenza ai propri corsi, con particolare riferimento a quelle esperienze che favoriscono la formazione integrata dei propri allievi e collaboratori;

d) promuove rapporti permanenti con istituti di studio e di documentazione e con centri di ricerca italiani e stranieri, per la realizzazione di un’integrazione dell’esperienza formativa e conoscitiva, come necessario supporto all’attività scientifica e didattica;

e) fornisce servizi di sostegno alla creazione di nuove imprese ed alla diversificazione produttiva ed alla innovazione di attività già esistenti.In particolare intende offrire un’assistenza continuativa per la valutazione dell’idea e lo sviluppo delle capacità imprenditoriali; per l’assistenza tecnologica; per l’assistenza e per l’individuazione degli strumenti finanziari e per il loro reperimento; per i servizi tecnico-organizzativi;

f) promuove e realizza studi, ricerche ed indagini.

3. l’Azienda potrà, inoltre, proporsi come organismo attuatore o polo di riferimento o centro di gestione di forme di intervento, programmi e progetti dell’U.E. o di autorità nazionali e regionali, ovvero compartecipare a programmi e progetti gestiti da altri soggetti pubblici e privati.

4. In relazione alle finalità predette, l’Azienda può compiere ogni operazione mobiliare connessa alla propria attività e quant’altro necessario per i compiti istitutivi.

5. L’Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.


Articolo 3

Organi

1. G1i organi dell'Azienda sono:

a) Il Presidente
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 4

Presidente

1. Il Presidente è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio I.A.A. o suo delegato, scelto tra i membri del consiglio camerale.

2. Il Presidente rappresenta l'Azienda speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ne formula l’ordine del giorno.

3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.


Articolo 5

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

  • il Presidente;

  • da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti del Consiglio della Camera di Commercio;

  • un massimo di tre rappresentanti designati dagli Organismi esterni che partecipano finanziariamente all’attività dell’azienda e limitatamente al periodo di contribuzione.

2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta camerale.

3. Il Vice Presidente è scelto tra i consiglieri di amministrazione di provenienza camerale.

4. Il Direttore dell’Azienda partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un dipendente dell'Azienda.

6. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La perdita dei requisiti di Consigliere Camerale o di rappresentante degli Enti privati provoca la decadenza automatica da componente del Consiglio di Amministrazione.

7. Possono far parte del Consiglio di amministrazione, previo versamento di una quota annuale, il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta Camerale, con un proprio rappresentante, gli istituti di credito nonché enti ed organismi economici e a carattere promozionale sia pubblici che privati.

8. La carica di consigliere è gratuita, salvo diversa deliberazione del Consiglio Camerale ai sensi del D.P.R. 20/08/2001.

9. Per l'espletamento di particolari incarichi conferiti potrà essere stabilito di volta in volta un compenso.

10. Per la trattazione. di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.

11. I consiglieri che risultassero assenti, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.


Articolo 6

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione fissa le direttive per l'attuazione degli scopi dell'Azienda e provvede con più ampio potere alla ordinaria amministrazione nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.

2. In particolare il Consiglio:

a) compila il bilancio preventivo determinando le quote annuali ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta della Camera di commercio per il loro esame di approvazione;

b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alla gestione dei servizi eventualmente assunti;

c) delibera sugli onorari, i compensi, le indennità ed i rimborsi da assegnare per effettive prestazioni a tecnici, esperti e consulenti;

d) gestisce i rapporti di lavoro nell'ambito di una dotazione definita dalla Giunta camerale fino a quando le entrate esterne non raggiungano almeno il 50% del fabbisogno di bilancio


Articolo 7

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. II Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell’Azienda almeno quattro volte all'anno,con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

2. II Consiglio viene inoltre convocato da parte del Presidente a richiesta della maggioranza semplice dei componenti.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno del numero dei componenti.

4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.


Articolo 8

Collegio dei revisori di conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministero delle Attività Produttive, uno effettivo nominato dal Ministero dell’Economia ed uno effettivo e uno supplente nominato dalla giunta camerale.

2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione; i revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;

b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;

c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;

d) esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

3. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato in conformità alla normativa prevista per le aziende speciali delle Camere di Commercio


Articolo 9

Entrate dell'Azienda

1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

  • contributi ordinari e straordinari della Camera di commercio e di altri organismi pubblici e privati

  • quote annuali degli organismi ed Istituti di credito aderenti all'Azienda;

  • proventi derivanti dall'attività.

  • altri contributi


Articolo 10

Direttore dell'Azienda

1. In rapporto all’esigenza di assicurare il massimo coordi-namento tra l’attività dell’azien-da e quella del sistema camera-le, la carica di direttore può essere conferita dalla Giunta Camerale al Segretario genera-le della Camera di Commercio o ad altro dirigente camerale.

2. Assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente


Articolo 11

Direttore tecnico dell'Azienda

1. L’Azienda può dotarsi di un tecnico di provata competenza, anche proveniente dal settore privato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà funzioni e competenze.


Articolo 12

Personale

1. Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale di proprio personale, da assumere con contratto di diritto privato del settore commercio. Nei casi previsti dal successivo art. 15 conserva la preferenza nei contratti professionali di lavoro corrispondenti a titolo privato con la Camera di Commercio I.A.A. di Caserta


Articolo 13

Bilanci

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione in coerenza con le rispettive scadenze della Camera di Commercio di Caserta al fine di poter essere inviati in tempo utile per essere allegati ai bilanci camerali.


Articolo 14

Servizio di cassa e documenti contabili

1. Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio per la Camera di commercio.

2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite quietanza d’incasso e mandati di pagamento firmati dal Direttore e dal responsabile dell'ufficio ragioneria dell'Azienda, in forma abbinata.


Articolo 15

Estinzione dell'Azienda

1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione della Giunta camerale.

2. In tal caso la Camera di commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a quelli dell'Azienda medesima o ad altre attività promozionali in favore dei vari settori di attività economica.


Articolo 16

Modificazioni dello Statuto  

1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di commercio sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con deliberazioni della Giunta camerale.


Articolo 17

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende speciali delle Camere di commercio e le norme del codice civile

 
   
       
 

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