Articolo 1
Denominazione e sede
1. E’ costituita dalla Camera di commercio I.A.A. (appresso denominata
Camera di commercio), ai sensi dell'art. 2 della L. 29.12.1993, n. 580,
un'Azienda speciale avente la denominazione
Azienda Speciale per l’Innovazione della Produzione e dei Servizi –
A.S.I.P.S. – Caserta.
2. L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la
Camera di Commercio ed opera sotto la vigilanza della Giunta della
Camera di Commercio di Caserta ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera
h) dello statuto.
Articolo 2
Scopi
1. L’Azienda ha lo scopo di attuare idonei processi di assistenza, di
formazione, di qualificazione e di specializzazione a favore dei settori
e delle categorie economiche per le quali si rilevi tale esigenza.
L’attività dell’Azienda si rivolge alle realtà imprenditoriali, alle
categorie, alle organizzazioni, in un rapporto integrato con altri
comparti economici, con la realtà economica e sociale, nazionale e della
Comunità europea.
2. Per conseguire tali finalità l’Azienda:
a) attua un collegamento permanente con le realtà imprenditoriali ed
istituzionali, le categorie e le organizzazioni al fine di realizzare
la propria funzione di servizio, di assistenza e di formazione in
termini scientificamente e tecnicamente avanzati, con particolare
riguardo alla piccola e media impresa;
b) istituisce appositi corsi di formazione, qualificazione,
aggiornamento e specializzazione di varia durata ed intensità. Si
propone, inoltre, di promuovere ogni altra attività tesa a migliorare
ed approfondire le conoscenze sull’evoluzione dei settori economici in
Italia e all’estero;
c) può istituire borse di studio per facilitare la frequenza ai propri
corsi, con particolare riferimento a quelle esperienze che favoriscono
la formazione integrata dei propri allievi e collaboratori;
d) promuove rapporti permanenti con istituti di studio e di
documentazione e con centri di ricerca italiani e stranieri, per la
realizzazione di un’integrazione dell’esperienza formativa e
conoscitiva, come necessario supporto all’attività scientifica e
didattica;
e) fornisce servizi di sostegno alla creazione di nuove imprese ed
alla diversificazione produttiva ed alla innovazione di attività già
esistenti.In particolare intende offrire un’assistenza continuativa
per la valutazione dell’idea e lo sviluppo delle capacità
imprenditoriali; per l’assistenza tecnologica; per l’assistenza e per
l’individuazione degli strumenti finanziari e per il loro reperimento;
per i servizi tecnico-organizzativi;
f) promuove e realizza studi, ricerche ed indagini.
3. l’Azienda potrà, inoltre, proporsi come organismo attuatore o polo di
riferimento o centro di gestione di forme di intervento, programmi e
progetti dell’U.E. o di autorità nazionali e regionali, ovvero
compartecipare a programmi e progetti gestiti da altri soggetti pubblici
e privati.
4. In relazione alle finalità predette, l’Azienda può compiere ogni
operazione mobiliare connessa alla propria attività e quant’altro
necessario per i compiti istitutivi.
5. L’Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini
di lucro.
Articolo 3
Organi
1. G1i organi dell'Azienda sono:
a) Il Presidente
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Collegio dei revisori dei conti
Articolo 4
Presidente
1. Il Presidente è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio
I.A.A. o suo delegato, scelto tra i membri del consiglio camerale.
2. Il Presidente rappresenta l'Azienda speciale, ne ha la firma e la
legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del
Consiglio di amministrazione e ne formula l’ordine del giorno.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal
Vice Presidente.
Articolo 5
Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da:
-
il Presidente;
-
da un minimo di quattro ad un massimo di sei componenti del Consiglio
della Camera di Commercio;
-
un massimo di tre rappresentanti designati dagli Organismi esterni che
partecipano finanziariamente all’attività dell’azienda e limitatamente
al periodo di contribuzione.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta camerale.
3. Il Vice Presidente è scelto tra i consiglieri di amministrazione di
provenienza camerale.
4. Il Direttore dell’Azienda partecipa alle sedute del Consiglio di
amministrazione con funzioni consultive.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un dipendente
dell'Azienda.
6. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere
rieletti. La perdita dei requisiti di Consigliere Camerale o di
rappresentante degli Enti privati provoca la decadenza automatica da
componente del Consiglio di Amministrazione.
7. Possono far parte del Consiglio di amministrazione, previo versamento
di una quota annuale, il cui importo è determinato annualmente dalla
Giunta Camerale, con un proprio rappresentante, gli istituti di credito
nonché enti ed organismi economici e a carattere promozionale sia
pubblici che privati.
8. La carica di consigliere è gratuita, salvo diversa deliberazione del
Consiglio Camerale ai sensi del D.P.R. 20/08/2001.
9. Per l'espletamento di particolari incarichi conferiti potrà essere
stabilito di volta in volta un compenso.
10. Per la trattazione. di specifici problemi possono, con decisione
preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare, senza diritto
di voto, alle riunioni dei Consiglio esperti qualificati con funzioni
consultive.
11. I consiglieri che risultassero assenti, senza giustificato motivo,
per più di tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica.
Articolo 6
Compiti del Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione fissa le direttive per l'attuazione
degli scopi dell'Azienda e provvede con più ampio potere alla ordinaria
amministrazione nei limiti indicati dal presente Statuto ed in quelli
degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.
2. In particolare il Consiglio:
a) compila il bilancio preventivo determinando le quote annuali ed il
conto consuntivo e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni
illustrative, alla Giunta della Camera di commercio per il loro esame
di approvazione;
b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e
quelli relativi alla gestione dei servizi eventualmente assunti;
c) delibera sugli onorari, i compensi, le indennità ed i rimborsi da
assegnare per effettive prestazioni a tecnici, esperti e consulenti;
d) gestisce i rapporti di lavoro nell'ambito di una dotazione definita
dalla Giunta camerale fino a quando le entrate esterne non raggiungano
almeno il 50% del fabbisogno di bilancio
Articolo 7
Riunioni e deliberazioni
del Consiglio
1. II Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in
relazione alle esigenze dell’Azienda almeno quattro volte all'anno,con
avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno
cinque giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere
convocato anche con telegramma o fax da spedire almeno quarantotto ore
prima della data fissata per la riunione.
2. II Consiglio viene inoltre convocato da parte del Presidente a
richiesta della maggioranza semplice dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà
più uno del numero dei componenti.
4. Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Articolo 8
Collegio dei revisori di
conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi
e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno
supplente, nominati dal Ministero delle Attività Produttive, uno
effettivo nominato dal Ministero dell’Economia ed uno effettivo e uno
supplente nominato dalla giunta camerale.
2. Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione; i
revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda
ed in particolare devono:
a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una
volta ogni tre mesi e singolarmente tutte le volte che ogni revisore
lo ritenga opportuno, verbalizzando gli accertamenti eseguiti;
b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della
stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono
trovare applicazione;
c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
d) esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi
sugli stessi con apposite relazioni.
3. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato in conformità
alla normativa prevista per le aziende speciali delle Camere di
Commercio
Articolo 9
Entrate dell'Azienda
1. L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le
seguenti entrate:
-
contributi ordinari e straordinari della Camera di commercio e di
altri organismi pubblici e privati
-
quote annuali degli organismi ed Istituti di credito aderenti
all'Azienda;
-
proventi derivanti dall'attività.
-
altri contributi
Articolo 10
Direttore dell'Azienda
1. In rapporto all’esigenza di assicurare il massimo coordi-namento tra
l’attività dell’azien-da e quella del sistema camera-le, la carica di
direttore può essere conferita dalla Giunta Camerale al Segretario
genera-le della Camera di Commercio o ad altro dirigente camerale.
2. Assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda, dando esecuzione
alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
Articolo 11
Direttore tecnico
dell'Azienda
1. L’Azienda può dotarsi di un tecnico di provata competenza, anche
proveniente dal settore privato, nominato dal Consiglio di
Amministrazione, che ne determinerà funzioni e competenze.
Articolo 12
Personale
1. Per il suo funzionamento l'Azienda si avvale di proprio personale, da
assumere con contratto di diritto privato del settore commercio. Nei
casi previsti dal successivo art. 15 conserva la preferenza nei
contratti professionali di lavoro corrispondenti a titolo privato con la
Camera di Commercio I.A.A. di Caserta
Articolo 13
Bilanci
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, recanti in allegato
tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi
e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione
in coerenza con le rispettive scadenze della Camera di Commercio di
Caserta al fine di poter essere inviati in tempo utile per essere
allegati ai bilanci camerali.
Articolo 14
Servizio di cassa e
documenti contabili
1. Il servizio di cassa è espletato dall'Istituto di credito che
effettua il servizio per la Camera di commercio.
2. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite quietanza
d’incasso e mandati di pagamento firmati dal Direttore e dal
responsabile dell'ufficio ragioneria dell'Azienda, in forma abbinata.
Articolo 15
Estinzione dell'Azienda
1. L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata
deliberazione della Giunta camerale.
2. In tal caso la Camera di commercio subentra in tutti i rapporti
dell'Azienda, destinando gli eventuali residui attivi a scopi affini a
quelli dell'Azienda medesima o ad altre attività promozionali in favore
dei vari settori di attività economica.
Articolo 16
Modificazioni dello
Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato dalla Camera di commercio
sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, con deliberazioni
della Giunta camerale.
Articolo 17
Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni vigenti concernenti le Aziende speciali delle Camere di
commercio e le norme del codice
civile